Vescovi, nuove regole per la rinuncia

Il Papa rafforza le norme sul pensionamento. Ribadito il limite dei 75 anni, esplicitata la possibilità di chiedere una fine anticipata del madato, più precisa la norma per i curiali

Sono entrate in vigore ieri, 5 novembre, le disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, approvate da Papa Francesco lo scorso 3 novembre. Accogliendo le raccomandazioni del Consiglio dei cardinali che assistono il Santo Padre nella preparazione della riforma della Curia romana e nel governo della Chiesa, viene disposto che «è confermata la disciplina vigente nella Chiesa latina e nelle varie Chiese orientali sui iuris, secondo la quale i vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro equiparati, così come i vescovi coadiutori e ausiliari, sono invitati a presentare la rinuncia al loro ufficio pastorale al compimento dei settantacinque anni di età». La rinuncia ai predetti uffici pastorali «produce effetti soltanto dal momento in cui sia accettata da parte della legittima Autorità».

In alcune circostanze particolari «l‘Autorità competente può ritenere necessario chiedere a un vescovo di presentare la rinuncia all‘ufficio pastorale, dopo avergli fatto conoscere i motivi di tale richiesta ed ascoltate attentamente le sue ragioni, in fraterno dialogo». I cardinali capi Dicastero della Curia romana e gli altri cardinali che svolgono uffici di nomina pontificia «sono ugualmente tenuti, al compimento del 75° anno di età, a presentare la rinuncia al loro ufficio al Papa». I capi Dicastero della Curia romana non cardinali, i segretari ed i vescovi che svolgono altri uffici di nomina pontificia «decadono dal loro incarico compiuto il settantacinquesimo anno di età; i membri, raggiunta l‘età di ottant‘anni».

 

6 ottobre 2014