Vaccini a scuola: istruzioni per l’uso
Dieci gli obbligatori per l’accesso a scuola. Fissato all’11 settembre per nidi e materne il termine entro il quale presentare la certificazione dell’avvenuta vaccinazione. Sufficiente anche un’autocertificazione che attesti la prenotazione alla Asl
L’inizio dell’anno scolastico, il primo dall’entrata in vigore della Legge 31 luglio 2017, n.119 sull’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’accesso a scuola, è ormai alle porte. Tranne che nella provincia di Bolzano dove è anticipato al 5, l’ingresso in aula è previsto, secondo i calendari regionali, dall’11 al 15 settembre. Mentre i responsabili degli istituti lamentano l’ennesimo aggravio di incombenze, il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli conferma che non sono previste proroghe e il ministro della Salute Beatrice Lorenzin invita ad «un atto di responsabilità sanitaria» perché «è a rischio la salute dei bambini». Tuttavia, per agevolare scuole e famiglie nell’adempimento degli obblighi vaccinali, il 1° settembre i due dicasteri hanno emanato una circolare congiunta con indicazioni operative per l’anno scolastico 2017/2018.
Slitta a lunedì 11 settembre – atteso che il 10, giorno indicato dal decreto-legge, è domenica, quindi festivo – il termine entro il quale i genitori dei piccoli che frequentano il nido o la scuola d’infanzia (0-6 anni) dovranno consegnare agli istituti la certificazione o l’autocertificazione di avvenuta vaccinazione, che costituisce requisito indispensabile per l’accesso. La circolare ricorda che è possibile fornire alle scuole l’idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all’età; se il bambino ha già gli anticorpi per avere contratto la malattia naturale, i genitori dovranno presentare un attestato di “avvenuta immunizzazione”. Nel caso in cui non possa essere vaccinato, sono tenuti a presentare un certificato che attesti problemi di salute incompatibili con la vaccinazione (requisiti per l’omissione o il differimento della stessa). Infine, ove la struttura sanitaria non fosse in grado di somministrare all’atto della richiesta il vaccino, i genitori potranno esibire copia della formale richiesta di vaccinazione alla Asl territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa Asl per la prenotazione.
Proprio «per agevolare le famiglie, per l’anno scolastico 2017/2018 – si legge ancora nella circolare – la richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (Peo) o certificata (Pec) di una delle Asl della regione di appartenenza, oppure inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento». In tutti questi casi, e solo per questo anno scolastico, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si potrà autocertificare di aver richiesto alla Asl di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, presentando però entro il 10 marzo 2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni.
Per le scuole dell’obbligo – elementari, medie, biennio superiori (7-16 anni) – il termine di presentazione della certificazione è invece fissato al 31 ottobre, ma, a differenza dell’istruzione 0-6, l’effettuazione delle vaccinazioni non costituisce requisito indispensabile per l’accesso. I ragazzi “non in regola” non verranno infatti esclusi dai servizi educativi, ma ai genitori inadempienti verranno comminate sanzioni pecuniarie da 100 a 500 euro.
Dieci le vaccinazioni obbligatorie: contro poliomielite, tetano, difterite, epatite B, Haemophilus influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia e varicella. Le prime sei saranno somministrate in formulazione esavalente, le altre quattro in tetravalente(morbillo, parotite, rosolia e varicella). A queste si aggiungono quattro vaccinazioni “offerte attivamente”, ossia fortemente raccomandate, contro meningococco B, meningococco C, pneumococco e rotavirus. I vaccini sono inclusi nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e possono essere prenotati gratuitamente presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico e attraverso il Cup (Centro unificato di prenotazione). I minori non vaccinabili per motivi di salute verranno inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente.
Nel frattempo, sempre il 1° settembre, il Garante della privacy ha dato il via libera ad un provvedimento urgente per semplificare gli adempimenti attivando da subito una procedura prevista dalla legge solo a partire dal prossimo anno scolastico 2018/2019. Gli istituti scolastici e i servizi educativi potranno trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl competenti per territorio per consentire la verifica della regolarità vaccinale, come peraltro richiesto da Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. «Abbiamo ritenuto necessario intervenire, nei limiti che ci sono consentiti dalla legge – spiega il presidente dell’Authority Antonello Soro -, per semplificare la vita alle famiglie e consentire un più celere flusso di dati».
Intanto, nell’applicazione della legge le regioni procedono in ordine sparso. Il Veneto, ad esempio, ha deciso di presentare ricorso contro la norma sull’obbligo; in Alto Adige anche i bambini 0-6 non vaccinati hanno diritto di frequenza quest’anno in via transitoria. La Lombardia ha addirittura concesso una proroga di 40 giorni del termine dell’11 settembre che il ministro Fedeli definisce “fuorilegge”.
Per informazioni e chiarimenti è attivo presso il ministero della Salute il numero di pubblica utilità 1500. (Giovanna Pasqualin Traversa)
4 settembre 2017