Maternità surrogata, il caso di Trento. Gambino: «Giudici creativi»

Il presidente di Scienza & Vita critica la sentenza che riconosce la paternità di 2 uomini su figli nati in Canada. Centro Studi Livatino: «Deriva del diritto»

Il presidente di Scienza & Vita critica la sentenza che ha riconosciuto la paternità legale di 2 uomini su 2 gemelli nati in Canada. Centro Studi Livatino: «Deriva del diritto»

«Una giurisprudenza che supera la legge». Il presidente di Scienza & Vita Alberto Gambino definisce così la sentenza depositata il 23 febbriao dalla Corte d’appello di Trento e resa nota ieri, 28 febbraio. Un pronunciametno che sancisce la paternità legale di una coppia omosessuale rispetto a due gemelli partoriti con maternità surrogata in Canada. Uno solo dei due uomini è padre biologico. Sia il dibattito pubblico in Italia sia la legge sulle unioni civili, osserva Gambino, avevano voluto espressamente escludere la “stepchild adoption”, vale a dire la possibilità per uno dei due partner della coppia omosessuale di adottare legalmente il figlio concepito dall’altro. «La legge lasciava un po’ di libertà al giudice. I giudici si sa sono anche creativi e in questo caso lo sonso tati fin troppo».

Con questa sentenza infatti, che riconosce il legame genitoriale con i piccoli nati da maternità surrogata, «la possiamo leggere come un caso di “stepchild adoption”. Ciò che si è voluto scongiurare con la legge sulle unioni civili sta rientrando dalla finestra con le sentenze dei giudici cioè la possibilità di ritenere padre un signore che è convivente del padre biologico». In Italia, prosegue Gambino, «la legge sulle adozioni non lo consente neanche a persone di sesso diverso. Quindi è un’evidente forzatura. La nostra legge sull’adozione lo consente soltanto nel caso in cui due persone siano sposate. In più in questo caso abbiamo saputo sullo sfondo che c’è una surrogazione di maternità. Quindi addirittura abbiamo di fronte la nascita di un bambino attraverso l’affitto dell’utero da parte di una donna. È uno sfruttamento aberrante».

Sulla stessa linea il commento del Centro Studi Rosario Livatino. L’ordinanza della Corte d’appello di Trento, si legge in una nota, «nel momento in cui impone al Comune la registrazione come figlio di genitori same sex di un bambino nato all’estero a seguito di maternità surrogata, afferma – fra gli altri – il principio di oggettiva gravità secondo cui il “superiore interesse del minore” consiste nel caso specifico nell’avere due “genitori” dello stesso sesso. Ciò consegue come effetto alla continuità giuridica in Italia di una situazione di diritto determinata in un ordinamento che riconosce l’utero in affitto».

Il Centro Studi Rosario Livatino, formato da magistrati, docenti universitari e avvocati, ricorda che «l’ordinamento minorile è da sempre basato sul dato naturale della duplicità maschio/femmina della figura dei genitori. Questa ordinanza lo sostituisce con la duplicazione della stessa figura, e quindi impoverisce il minore, perché lo priva della ricchezza di una crescita e di una educazione che provengono dalla completezza pedagogica delle due distinte figure. Soltanto l’approfondimento attento e coraggioso dei fondamenti costituzionali – e prima ancora naturali – della famiglia e dei differenti e complementari ruoli di padre e di madre può scongiurare questa preoccupante deriva del diritto».

1° marzo 2017