Lunedi 18 dicembre appuntamento con il saldo Imu e Tasi

Da quest’anno i proprietari pagano l’imposta sui servizi municipali e la tassa sui servizi indivisibili sugli immobili diversi dall’abitazione principale, mentre è esente la prima casa

Come tanti sapranno a Dicembre c’è il tradizionale appuntamento con le tasse sulla casa. A versare il saldo del 18 dicembre di Imu e Tasi saranno i proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall’abitazione principale. Dopo i continui cambiamenti normativi degli ultimi anni, da quest’anno i proprietari pagano l’imposta sui servizi municipali e la tassa sui servizi indivisibili sugli immobili diversi dall’abitazione principale, mentre è esente la prima casa (a meno che non si tratti di una struttura di lusso). Vediamo le più importanti novità sul calcolo, sulle esenzioni e sul versamento.

Tasi prima casa 2017
Non si paga la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale. Si tratta dell’immobili nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà l’esenzione; se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l’esenzione. La casa deve essere iscritta come un’unica unità immobiliare.

Tasi 2017 seconda casa
Come già accaduto per la prima rata, anche per il saldo non pagheranno la tasi i proprietari di prima casa (sempre e quando non si tratta di un immobile di lusso). Se i componenti del nucleo familiare vivono in immobili differenti, solo uno avrà diritto all’esenzione. Esenti dal pagamento anche le pertinenze dell’abitazione principale. Per quanto riguarda le aliquote, invece, i Comuni possono mantenere le aliquote maggiorate dello scorso anno (+0,8%), ma non possono aumentarle.

Esenzione pertinenze
Esenti dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell’abitazione principale, sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i garage (categoria catastale C6), le tettoie e i magazzini (C7), locali di sgombero e cantine (C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.

Tasi comodato uso gratuito

Riduzione del 50% della base imponibile dell’imposta per i proprietari che concedono ai figli un immobile in comodato gratuito.

IMU

Per quanto riguarda l’Imposta sui servizi municipali, l’Imu, viene confermata l’esenzione per la prima casa, a meno che si tratti di abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). In questo caso si applica un’aliquota dello 0,4%. Per quanto riguarda le aliquota restano confermate quelle previste per il 2016, fermo restando la possibilità dei sindaci di ridurre le percentuali, ma non di aumentarle.

Imu case di lusso
L’esenzione non vale per le case di lusso, che continueranno a pagare l’Imu e la Tasi. Le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continueranno a pagare l’Imu, ma con un’aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro.

Imu terreni agricoli

Dal 2017 è entrato in vigore l’esenzione terreni agricoli solo per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP). La legge di stabilità ha infatti cancellato la classificazione dell’Istat fra tra terreni montani, parzialmente montani o di pianura.

La scadenza

Nel 2017 la scadenza il saldo è fissata il 16 dicembre ma in realtà dovrà essere corrisposto entro lunedì 18 dicembre, cadendo il 16 di sabato.
Le esenzioni Imu
La legge prevede specifici casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale e pertanto esente dal pagamento. L’Imu non si paga nei casi di
• unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise.
• la casa assegnata al coniuge in caso di separazione.
• la casa appartenente a cittadini residenti all’estero, se si è pensionati nel Paese dove si risiede, se si è iscritti all’Aire e l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso.
• unità immobiliare, non locata, posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca l’opportuna delibera comunale.

Come pagare

Il versamento va effettuato presso gli uffici bancari o gli uffici postali tramite il modello di pagamento F24. E’ necessario indicare i seguenti codici tributo:
• 3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
• 3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
• 3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
• 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze
• 3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3914 IMU terreni
• 3916 IMU aree fabbricabili

Come fare il calcolo per Imu e Tasi

Per entrambe le imposte si deve sempre partire dalla rendita catastale ed in particolare
• rivalutare la rendita del 5%
• moltiplicare la rendita rivalutata per il coefficiente di ogni immobile per cui si effettuano i versamenti
• moltiplicare il risultato così ottenuto per le aliquote deliberate da ogni singolo Comune.

Coefficienti imu e tasi

Per i fabbricati di gruppo A (abitazioni), esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati), e i fabbricati di categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) , C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse senza fini di lucro) e C/7 (tettoie), il coefficiente è pari a 160.
Per i fabbricati di categoria B (tra i quali case di cura senza fini di lucro e uffici pubblici) e i fabbricati di categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fini di lucro) e C/5 stabilimenti balneari e di acque curative senza fini di lucro, il coefficiente è pari a 140.

15 dicembre 2017