Le scadenze di Tasi e Imu: le informazioni per il pagamento

Il 18 giugno scade il termine per l’acconto. I presupposti delle due imposte e le modalità di calcolo. Possibilità di esonero ed esenzioni. Il saldo a dicembre

Il 18 giugno 2018 (il 16 giugno, termine consueto per la scadenza, quest’anno cade di sabato) scade il termine per pagare l’acconto di Imu e Tasi, le ormai “famose” tasse sulla casa. Prima di entrare nel dettaglio vediamo insieme di cosa si tratta in linea generale.

L’Imu è l’imposta municipale unica il cui presupposto di applicazione è il possesso dell’immobile. Si paga sulla seconda casa e sugli immobili ad uso commerciali, terreni e negozi, mentre non si applica sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle prime case se accatastate come A/1, A/8 e A/9, che fruiscono dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro.

La Tasi è invece l’imposta che copre i costi per i servizi comunali rivolti alla collettività, come la manutenzione delle strade, giardini e illuminazione. Per gli immobili affittati con specifico contratto di locazione registrato a norma di legge, la Tasi non è più dovuta dal locatario, ma diventa a carico del proprietario. Stessa esenzione, anche per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti di primo grado con Isee inferiore a 15.000 euro.

È importante ricordare che la base imponibile per calcolare la Tasi è quella prevista per l’Imu, il cui calcolo si basa sul valore catastale dell’immobile mentre l’aliquota Tasi sarà pari all’1 per mille, che però può essere alzata o diminuita fino al suo completo azzeramento dal Comune. Comune chiamato a rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote di Tasi e Imu non deve superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima consentita per l’Imu, ossia, aliquota Tasi non oltre il 2,5 per mille, mentre per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può eccedere l’1 per mille. Inoltre il Comune può stabilire poi eventuali riduzioni e/o esenzioni ai fini della Tasi.

Per gli anziani o disabili che hanno trasferito la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari, è necessario verificare il regolamento comunale sui tributi perché ci potrebbe essere l’esonero dal pagamento dell’Imu e della Tasi sulla casa di proprietà lasciata vuota da queste persone. Infatti nel regolamento comunale potrebbe essere previsto di trattare queste situazioni allo stesso modo delle abitazioni principali ma a condizione che la casa non deve essere concessa in affitto.

Per gli immobili concessi in locazione è necessario fare una distinzione: per l’Imu tutti i proprietari delle case date in affitto versano l’imposta interamente, sulla base delle aliquote ad hoc stabilite dal Comune; invece per la Tasi il proprietario di una casa data in affitto versa l’imposta in una percentuale che varia tra il 70% e il 90%, a seconda di quanto ha deliberato il Comune. Chi vive in affitto invece, deve versare la restante quota, a meno che non utilizzi l’immobile come propria abitazione principale.

Infatti se l’inquilino dimora abitualmente nella casa e ci ha portato la residenza, non deve versare nulla. Se l’immobile è dato in affitto temporaneamente per meno di 6 mesi nello stesso anno, la Tasi deve essere versata solo dal proprietario. In pratica, in caso di affitto per sei mesi a un soggetto e sei mesi a un altro, non viene fatta la divisione della Tasi tra proprietario e locatari, sarà solo il primo a versare tutta l’imposta.

Come già accennato le scadenze per il versamento sono uguali per le due imposte. Primo acconto o rata unica Tasi e Imu: 18 giugno 2018. Secondo acconto e conguaglio Tasi e Imu: 17 dicembre 2018. Il contribuente che decide di pagare la tassa in due rate, dovrà versare con l’acconto di giugno, il 50% del tributo dovuto; con il saldo di dicembre, invece, il restante 50% con l’eventuale conguaglio sulle aliquote 2017 fissate dal Comune. Per le informazioni dettagliate relative al Comune di Roma, è possibile consultare il sito www.comune.roma.it alla pagina Iuc (Imu – Tari – Tasi) nel settore Tributi e Contravvenzioni.

5 giugno 2018