Imu e Tasi, la scadenza del 16 dicembre

Torna l’appuntamento con il saldo delle imposte sugli immobili diversi dall’abitazione principale. Escluse tutte le prime case. Alcune novità

Torna l’appuntamento con il saldo delle imposte sugli immobili diversi dall’abitazione principale. Escluse tutte le prime case. Alcune novità

Si avvicina l’appuntamento con la scadenza – a saldo – delle tasse sulla casa: entro il prossimo 16 dicembre saranno infatti chiamati a versare il saldo Imu e Tasi tutti i proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall’abitazione principale. Sono inoltre previste esenzioni e riduzioni per particolari tipologie di immobili.  Ricordiamo che normalmente il saldo è pari al 50% dell’imposta annuale, calcolata applicando le aliquote e le eventuali detrazioni dell’anno 2015, con la possibilità di utilizzare quelle del 2016 se deliberate dal Comune di riferimento. Nel caso in cui l’acconto di giugno sia stato fatto in misura diversa dal 50%, entro la scadenza del saldo è possibile effettuare il versamento a conguaglio. Il contribuente potrà effettuare il pagamento sia tramite modello F24 che mediante bollettino postale. Vediamo meglio come procedere.

Chi non deve pagare. Sono esclusi dal pagamento della Tasi e dell’Imu tutte le prime case, ovvero l’immobile abitativo utilizzato quale abitazione principale dal possessore e classificato catastalmente come abitazione non di lusso, cioè non iscritto in catasto con i codici A1, A8, A9. È necessario che in tale immobile si abbiano la residenza e la dimora abituale al fine di ritenere soddisfatto il presupposto per non pagare le imposte in oggetto. Sono esenti da imposta i soli terreni agricoli collocati nei comuni “montani” e nelle “isole minori” e i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali purché iscritti all’apposita previdenza (comprese le aree edificabili).

Quanto si paga. Le imposte si determinano in base alle aliquote deliberate dal Comune in cui si trova l’immobile. A tal proposito si consiglia, per chi non ha pagato l’intera imposta alla scadenza di giugno, di consultare le delibere comunali per vedere se sono cambiate rispetto al mese di giugno poiché ogni Comune ha la possibilità di variarle entro il 28 ottobre 2016. Se il Comune entro tale data non comunica variazioni, il saldo dovrà essere pagato in base alle aliquote dell’anno precedente (informazioni utili sul versamento del saldo di queste imposte sul sito del Comune di Roma).

Alcune novità sulla Tasi. Ancora per il 2016 continueranno a pagarla gli studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza. La quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90% stabilita dal Comune. Inoltre è prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell’imposta per i proprietari che concedono ai figli un immobile in comodato gratuito.

 La scadenza. Il termine ultimo per il pagamento è fissato, come ogni anno, al 16 dicembre 2016. L’imposta dovuta deve essere versata utilizzando il Mod. F24 o l’apposito bollettino di c/c postale. Tale modello F24 può essere reperito presso qualsiasi sportello bancario e presso tutti gli uffici postali. Ricordiamo altresì che il pagamento non va effettuato se l’imposta annuale Tasi o Imu è uguale o inferiore a 12 euro. Infine, se si dispone di tutti i dati catastali dell’immobile, è possibile effettuare il calcolo direttamente online, altrimenti è consigliabile rivolgersi a consulente e intermediari abilitati con l’Agenzia delle Entrate cioè commercialisti, tributaristi e consulenti del lavoro.

6 dicembre 2016