Il nuovo libretto famiglia per i lavori occasionali

Le novità introdotte dalla disciplina rivolta a chi non esercita attività professionale o d’impresa. Compensi per attività di durata non superiore a un’ora

Le novità introdotte dalla disciplina rivolta a chi non esercita attività professionale o d’impresa. Compensi per attività di durata non superiore a un’ora

Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Approfondiamo meglio questa nuova disciplina.

Il libretto famiglia è rivolto alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa. Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circ. Inps n.107/2017). Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il valore della prestazione: del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento, 8 euro costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione Ivs alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo Inail, e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in: piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Per l’utilizzo del libretto famiglia non sono previsti particolari adempimenti burocratici. Inoltre, per usufruire del libretto famiglia, sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa: i dati identificativi del prestatore; il compenso pattuito; il luogo di svolgimento della prestazione; la durata; l’ambito di svolgimento; altre informazioni per la gestione del rapporto. Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o sms. L’Inps, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.

11 luglio 2017