Esonero dal canone tv per “over 75”, istruzioni per l’uso

I nuovi limiti di reddito, i moduli, le modalità di trasmissione e il rimborso per eventuali quote già versate. Le disposizioni previste dall’Agenzia delle Entrate

Tra le tasse in vigore nel nostro Paese, la più odiata è sempre stata quella sul possesso dell’apparecchio televisivo, meglio conosciuta come canone tv. Però non tutti sanno che la legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha previsto che per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito, proprio e del coniuge, non superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità (cioè 6.713,98 annui), senza conviventi, è abolito il pagamento del canone tv, con esclusivo riferimento all’apparecchio televisivo collocato nel luogo di residenza.

Per l’anno 2018, sulla base di un decreto del 16 febbraio scorso è stato previsto che viene ampliata fino a 8mila euro la soglia reddituale prevista per l’esenzione dal pagamento del canone a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Restano fermi tutti gli atri requisiti richiesti dalla legge. È importante ricordare che le recenti leggi di stabilità hanno rivoluzionato il sistema di pagamento del canone, stabilendo che: la detenzione di un apparecchio televisivo si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui si ha la residenza anagrafica; il pagamento è dovuto, in ogni caso, una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica; il pagamento del canone avviene in 10 rate mensili (da gennaio a ottobre), addebitate sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

Con il provvedimento del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha perfezionato le modalità attuative dell’esenzione dal pagamento del canone tv per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni. Il provvedimento approva inoltre il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva che gli interessati dovranno presentare per essere esonerati dal pagamento dell’abbonamento 2018.

Inoltre, lo stesso documento promuove anche il modello di rimborso “ritoccato” rispetto a quello già esistente, per chiedere la restituzione del canone eventualmente già versato dai cittadini che hanno diritto all’esenzione. Il modello di rimborso approvato oggi, peraltro, è stato integrato in modo da inglobare anche la dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di esenzione: soluzione all’insegna della semplificazione, che consente di presentare unitamente le due istanze.  I nuovi modelli, quindi, sostituiscono i precedenti, allegati alla circolare 46/2010 e, se presentati all’Agenzia prima della pubblicazione del provvedimento in esame, si considerano validi a patto che siano stati resi secondo le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e contengano tutti gli elementi richiesti per la specifica dichiarazione resa.

Dichiarazione sostitutiva e richiesta di rimborso possono essere presentate, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata (plico senza busta), all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In tal caso, i modelli si considerano presentati nella data risultante dal timbro postale. Gli interessati sono tenuti a conservare per dieci anni la ricevuta della spedizione e la copia dell’istanza di rimborso inviata.

I modelli, inoltre, possono essere trasmessi anche per email all’indirizzo di posta elettronica certificata cp22.sat@postacertificata.rai.it, a condizione che siano provvisti di firma digitale.
In alternativa è possibile la consegna a mano presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

12 aprile 2018