Dal Papa nuove norme contro chi abusa o copre abusi

Emanato il Motu proprio “Vos estis lux mundi”. Tra le novità, ogni diocesi dovrà dotarsi di un sistema accessibile al pubblico per ricevere le segnalazioni

Arriva uno dei primi frutti del summit vaticano di febbraio su “La protezione dei minori della Chiesa”.  Questa mattina, 9 maggio, Papa Francesco ha emanato il Motu proprio “Vos estis lux mundi”, dedicato alla lotta agli abusi sessuali commessi da chierici e religiosi, nonché alle azioni o alle omissioni dei vescovi e dei superiori religiosi «dirette a interferire o eludere» le indagini sugli abusi.

«I crimini di abuso sessuale – ricorda Francesco – offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psicologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, attestata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella Chiesa», è il monito del Papa, così che «la santità personale e l’impegno morale possano concorrere a promuovere la piena credibilità dell’annuncio evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa». Tanto, riconosce, è già stato fatto ma «dobbiamo continuare a imparare dalle amare lezioni del passato, per guardare con speranza verso il futuro».

La responsabilità, osserva il pontefice, «ricade, anzitutto, sui successori degli apostoli, che reggono le Chiese particolari a loro affidate «come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve». Poi lo sguardo si allarga a «tutti coloro che in diversi modi assumono ministeri nella Chiesa, professano i consigli evangelici o sono chiamati a servire il popolo cristiano»: l’auspicio di Francesco è che «siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare questi crimini che tradiscono la fiducia dei fedeli. Desidero che questo impegno – le parole di Francesco – si attui in modo pienamente ecclesiale, e dunque sia espressione della comunione che ci tiene uniti, nell’ascolto reciproco e aperto ai contributi di quanti hanno a cuore questo processo di conversione».

Le norme emanate con il nuovo Motu proprio si applicano «in caso di segnalazioni relative a chierici o a membri di Istituti di vita consacrata o di Società di vita apostolica e concernenti», che riguardano «delitti contro il sesto comandamento del Decalogo». Francesco stila un elenco dettagliato: «Costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche». Non solo, fra i «delitti» ci sono anche le «azioni od omissioni dirette a interferire o a eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso».

Il testo del pontefice equipara «minori» e «vulnerabili», vale a dire persone «in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa». E fa chiarezza anche in merito all’espressione “materiale pedopornografico”: «Qualsiasi rappresentazione di un minore, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi prevalentemente sessuali». Quindi dispone di «stabilire, entro un anno dall’entrata in vigore delle presenti norme, uno o più sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare segnalazioni, anche attraverso l’istituzione di un apposito ufficio ecclesiastico».

Un compito, quest’ultimo, da realizzare «singolarmente o insieme», affidato alle Conferenze episcopali, ai Sinodi dei vescovi delle Chiese patriarcali e delle Chiese arcivescovili maggiori, ai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, alle diocesi o alle eparchie, che informano il rappresentante pontificio dell’istituzione di tali sistemi. «Le informazioni sono tutelate e trattate in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza», si legge nel testo, in cui il Papa stabilisce che «l’Ordinario che ha ricevuto la segnalazione la trasmette senza indugio all’Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all’Ordinario proprio della persona segnalata, i quali procedono a norma del diritto secondo quanto previsto per il caso specifico».

Molto dettagliate anche le norme relative alle modalità della segnalazione; quanto agli elementi, si precisa che deve contenere «i più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un’accurata valutazione dei fatti». Le notizie poi possono essere acquisite anche “ex officio”. «Accoglienza, ascolto e accompagnamento». È quanto si chiede di offrire alle vittime degli abusi, «assistenza spirituale assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico». Sono tutelate, infine, «l’immagine e la sfera privata delle persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali». Alla persona indagata, si ricorda nel testo, «è riconosciuta la presunzione di innocenza». Nelle indagini, il metropolita può avvalersi anche di «persone qualificate», tenute ad «agire con imparzialità» e senza conflitti di interessi” Le indagini devono essere concluse entro il termine di novanta giorni. Completata l’indagine, il Metropolita trasmette gli atti al dicastero competente insieme al proprio “votum” sui risultati dell’indagine. Il dicastero, a sua volta, può disporre un’indagine suppletiva.

«Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti», la disposizione finale del Motu Proprio, le cui norme sono approvate “ad experimentum” per un triennio.

9 maggio 2019