Da Draghi il decreto per la protezione temporanea dei profughi ucraini

Il dpcm recepisce la decisione del Consiglio Ue del 4 marzo. Il permesso di soggiorno vale 1 anno e può essere prorogato di 6 mesi più 6. Dà accesso ad assistenza sanitaria, mercato del lavoro e studio

Recepisce la decisione del Consiglio Ue del 4 marzo scorso il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (dpcm) firmato dal premier Mario Draghi. Fissata a partire dal 4 marzo la decorrenza della protezione temporanea, che dura un anno. Beneficiari: gli sfollati dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio scorso, giorno dell’invasione russa. Rientrano in questa categoria non solo i residenti in Ucraina ma anche cittadini di Paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale e i familiari.

Il permesso di soggiorno ha validità di un anno e può essere prorogato di sei mesi più sei, fino a un massimo di un anno. Consente l’accesso all’assistenza erogata dal Servizio sanitario nazionale, al mercato del lavoro e allo studio. Previste anche specifiche misure assistenziali, oltre alla possibilità per i cittadini ucraini già presenti in Italia di effettuare il ricongiungimento con i familiari ancora in Ucraina. L’autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, viene chiarito nel decreto, è la questura. Viene revocato, anche prima della sua scadenza, quando il Consiglio dell’Ue decide la cessazione della protezione temporanea.

30 marzo 2022