Corte costituzionale: ai figli il cognome di entrambi i genitori

Dichiara «l’illegittimità costituzionale» delle norme che prevedono l’automatica attribuzione dei quello del padre, «con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi»

Riunita in camera di consiglio, la Corte costituzionale ha esaminato oggi, 27 aprile, le questioni di legittimità relative alle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori, dichiarando quest’ultima regola «discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio».

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. «Nel solco del principio di uguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale – si legge in una nota della Corte -. Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico».

La Corte costituzionale, si precisa ancora nella nota, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione».

27 aprile 2022