Canone Tv, fino al 31 gennaio per la domanda di non detenzione

L’importo per quest’anno corrisponde a 90 euro. Chi non possiede un apparecchio televisivo può comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. Dal 2016 il pagamento avviene tramite bolletta elettrica

Il canone di abbonamento Tv è una tassa annuale sulla detenzione di apparecchi in grado di ricevere il segnale televisivo su tutto il territorio nazionale. Fino a qualche anno fa, questa tassa, doveva essere pagata direttamente dall’utente ma recentemente è stato introdotto un nuovo metodo e cioè all’interno della bolletta per il consumo di energia elettrica.

Per quest’anno l’importo del canone di abbonamento
alla televisione per uso privato resta invariato e corrisponde a euro 90 così come stabilito dall’art.1, c. 1147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online. Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta già a partire da questo mese di gennaio, per evitare il primo addebito, e quindi di dover poi richiedere il rimborso, sarebbe stato preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre. Comunque è opportuno presentarla il prima possibile.

La dichiarazione di non detenzione. Dal 2016, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv.

Come presentare la domanda. Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it. I contribuenti possono inviarlo direttamente, tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia. In alternativa, i cittadini possono avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti.

È preferibile anticipare la presentazione. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata fino al 31 gennaio 2018 per avere effetto per il canone dovuto per tutto l’anno: tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone tv parte già dal mese di gennaio, come già detto, è sempre consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20 dicembre per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso.

 

5 gennaio 2018