Risparmio energetico, detrazione prorogata

di Maurizio Basaglia

Confermata per il prossimo anno l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. L’agevolazione è prorogata fino al 31 dicembre 2011, con la novità che la detrazione per i lavori effettuati nel 2011 sarà ripartita in dieci rate annuali di pari importo in luogo dei cinque anni previsti per le opere effettuate nel 2009 e nel 2010.

Il beneficio è stato introdotto per la prima volta dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e consiste in una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55% delle spese sostenute a seguito di lavori destinati ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici già esistenti.

Sono agevolabili, in particolare, le spese sostenute per:
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio (la detrazione massima prevista è di 100mila euro, pari al 55% di 181.818,18 euro della spesa);

il miglioramento termico dell’edificio o delle singole unità immobiliari (pavimenti, pareti, finestre comprensive di infissi – detrazione massima: 60mila euro, il 55% di 109.090,90 euro);

l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (detrazione massima: 60mila euro, il 55% di 109.090,90 euro);

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima: 30mila euro, pari al 55% di 54.545,45 della spesa).

La platea dei soggetti ammessi alla detrazione del 55%, finalizzata ad incentivare l’adeguamento del patrimonio edilizio a specifici standard di risparmio energetico, comprende tutti i soggetti, residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

Sono ammessi alla detrazione le persone fisiche; gli esercenti arti e professioni e associazioni tra professionisti; le imprese, le società di persone e le società di capitali; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tali soggetti possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre, devono possedere o detenere l’immobile sul quale saranno eseguiti gli interventi per il risparmio energetico in base ad un titolo idoneo, che può consistere nel diritto di proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. Dove per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Tale possibilità è ammessa limitatamente ai lavori eseguiti su immobili residenziali, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. Inoltre i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d’imposta a condizione che il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico, e che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori.

L’agevolazione fiscale, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai solo edifici residenziali, è applicabile per gli interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali purché esistenti e già dotati di impianto di riscaldamento. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, in quanto i nuovi edifici sono assoggettati per legge a prescrizioni minime sulla prestazione energetica, in funzione delle condizioni climatiche e della loro tipologia.

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità; nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può accedere al beneficio solo nel caso di fedele ricostruzione.

Restano esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento. Non sono ammessi alla detrazione gli immobili merce, cioè gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa che li commercia. (Segue)

21 dicembre 2010

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