Le principali novità del modello 730

di Maurizio Basaglia

Vediamo le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi modello 730/2011 relativo ai redditi dell’anno 2010.

Frontespizio. Scompare la sezione dedicata al domicilio per la notificazione degli atti. Eliminata anche la casella “Casi particolari addizionale regionale”: la regione Veneto per il 2010 estende a tutti i contribuenti l’aliquota dello 0,9 per cento.

Quadro B. Introdotta una cedolare secca (imposta sostituiva del 20 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila; per beneficiare di questo particolare regime di tassazione il contratto di locazione deve avere le seguenti caratteristiche: deve riguardare un immobile ad uso abitativo situato nella provincia dell’Aquila; deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione; deve essere stipulato alle particolari condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 – locazione a canone “convenzionale”).

Quadro C. Proroga dell’agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi. Proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d’imposta entro il limite di 149,5 euro, per questi lavoratori è stata prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2009 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro.

Quadro E. Inserite tra le novità, anche se in realtà anche in questo caso si tratta di proroghe di agevolazioni già note: la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia; la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti. Fra le modifiche apportate al quadro E sono scomparsi il “bonus arredi”, le detrazioni per le spese di autoaggiornamento dei docenti e quelle per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico.

Quadro F. Inserita una sezione ad hoc per recuperare il credito derivante dall’assoggettamento a imposta sostitutiva dei compensi erogati per gli incrementi di produttività o per lavoro straordinario negli anni 2008 e 2009. La possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni. Altra novità del quadro F è rappresentata dalla presenza di due campi relativi all’addizionale comunale, uno per il saldo 2010, l’altro per l’acconto 2011, per indicare un’aliquota agevolata, in caso di particolari condizioni soggettive non desumibili dalla dichiarazione. Scompare, invece, la colonna “eccedenza acconto Irpef compensata nel modello F24”, in quanto relativa al differimento dell’acconto Irpef previsto per il 2009, non anche per il 2010.

Quadro G. Introdotto il credito d’imposta previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione (quadro G, rigo G3): questo credito è previsto per i contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari i quali possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Considerando che sulle somme anticipate è applicata una ritenuta a titolo d’imposta, è previsto che per il reintegro delle contribuzioni il cui ammontare eccede il limite di 5.164,57 euro, sia riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, chi aderisce deve rendere un’espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto e riguardo coloro che avevano già beneficiato della massima deduzione prevista per la previdenza complementare (euro 5164.57).

Introdotto un credito d’imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà.
L’importo del credito d’imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all’interessato dal Ministero della giustizia entro il 30 maggio di ciascun anno a partire dall’anno 2011. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, oppure da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Questo credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

10 febbraio 2011

Potrebbe piacerti anche