L’appuntamento con il saldo Imu 2013

Cancellata l’imposta sulla prima casa anche se resta l’incognita sulla “mini-Imu” di gennaio per l’aumento dell’aliquota deciso in alcuni grandi Comuni come Roma. Le modalità di calcolo e di versamento di Massimiliano Casto

Dopo tanta attesa, il 30 novembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.133/2013 che conferma la cancellazione della seconda rata Imu per le seguenti categorie di immobili: abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 comma 1 lettera b); abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c); unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp; i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. Vediamo, in linea generale, come funziona questa imposta sulla casa.

L’agevolazione prima casa e pertinenze. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

La seconda casa. Tutti i contribuenti in possesso di case diverse dall’abitazione principale pagheranno un’aliquota ordinaria dello 0,76% che può subire variazioni pari a 0,3 punti in più o in meno a discrezione dei singoli Comuni: può quindi oscillare tra lo 0,46% e l’1,06%. Roma è tra i Comuni che hanno portato l’aliquota al livello massimo dell’1,06%. Va inoltre considerato che l’Imu, oltre all’Ici, ha assorbito anche l’Irpef sui redditi fondiari degli immobili non affittati.

Come viene calcolata. Anzitutto bisogna individuare la rendita catastale da un certificato o visura rilasciata dall’ex ufficio catastale. È necessario rivalutare tale rendita del 5% e successivamente si dovrà calcolare il valore catastale aumentato del 60%. Infine, per calcolare l’imposta dovuta, si dovrà applicare aliquota prevista dal Comune.

Le rate. Si effettuano in 2 rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno. L’importo della rata può variare in base alle aliquote deliberate dal Comune.

Il versamento e i codici. Il versamento dell’imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale prevede che il versamento si effettua esclusivamente con il modello F24. Per il 2013 i Codici tributo dell’Imu da indicare nel modello di pagamento F24 sono i seguenti: 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune); 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune); 3914 terreni (destinatario il Comune); 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune); 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune); 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune); 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

La novità della mini-Imu di gennaio 2014. Il Fisco lascerà tranquilli i contribuenti solo nei giorni di feste natalizie e di fine anno. Infatti, tranne ripensamenti dell’ultima ora, entro il 16 gennaio i proprietari di immobili che vivono in quei Comuni che nel 2012 e 2013 (tra cui molte grandi città come Milano, Roma, Napoli e Torino) hanno aumentato l’aliquota base dell’Imu fissata al 4 per mille saranno chiamati a versare un contributo tra lo 0,40 e lo 0,80 per mille. Il Governo, per problemi di copertura finanziaria, ha previsto che il contribuente versi il 40% della differenza fra aliquota base e aliquota deliberata, nel caso in cui quest’ultima sia maggiore del 4 per mille.

10 dicembre 2013

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