La cedolare affitti volontaria

di Maurizio Basaglia

Dall’anno 2011 le imposte sugli affitti si potranno pagare con una “cedolare secca”. La novità, già introdotta per l’anno 2010 in via sperimentale per i soli immobili siti nella Provincia dell’Aquila, è una delle misure volte ad attuare il cosiddetto “federalismo municipale”.

Lo scopo, come si legge nella relazione del Governo alle Camere sul Federalismo fiscale del giugno 2010, è «di eliminare i trasferimenti statali e sostituirli attraverso la forma della fiscalizzazione». Il federalismo municipale, regionale e demaniale è considerato «un processo fondamentale per attivare nella trasparenza il circuito della piena responsabilizzazione delle realtà territoriali. I trasferimenti rappresentano voci di costo alimentate a carico del bilancio statale e della fiscalità generale e spesso, come si è notato sopra, il contenzioso sui trasferimenti, su criteri e tempi di assegnazione delle risorse, favorisce pratiche che rendono difficile l’imputazione delle responsabilità. La fiscalizzazione permette al contrario una maggiore tracciabilità della spesa e della imposizione, favorendo quindi il controllo democratico da parte degli elettori».

La nuova disciplina, prevista anche per i contratti di locazione non soggetti all’obbligo di registrazione (contratti di locazione di durata pari o inferiore a 30 giorni), è rivolta alle sole persone fisiche proprietarie di immobili ad uso abitativo locati e non è applicabile agli immobili posseduti nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni ovvero da enti non commerciali.

A decorrere dal 2011 la cedolare è sostitutiva dell’Irpef, delle relative addizionali, dell’imposta di bollo, dell’imposta di registro sul contratto di locazione ma soltanto per i contratti di locazione a canone concordato o calmierato (articolo 2, comma 3 e 8 della legge 431 del 1998) relativi ad abitazioni ubicate nelle grandi città e nei Comuni ad alta tensione abitativa, che attualmente sono tutti i capoluoghi di provincia oltre a circa 600 ulteriori comuni; mentre dal 2014 si estenderà a tutti i restanti contratti di locazione di immobili ad uso abitativo interessati.

La cedolare dovrà essere versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, per quanto concerne le attività di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso, restano ferme le disposizioni previste per le imposte sul reddito. L’applicazione della cedolare non fa venir meno l’obbligo di registrazione del contratto e gli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi.

Un apposito provvedimento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina, a cura del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, determinerà le modalità di versamento in acconto e a saldo dell’imposta. Il versamento è previsto con le stesse date della dichiarazione dei redditi e, in base al testo, sarebbe dovuto un acconto dell’85% sul 2011, da pagare già a fine anno, e del 95% nel 2012.

La nuova disciplina prevede inoltre l’inasprimento delle sanzioni in caso di omessa registrazione del contratto o di indicazione di un canone inferiore a quello effettivo. In caso di omessa registrazione, viene stabilito infatti che il contratto di locazione in via presuntiva ha durata quattro anni, a decorrere dalla registrazione volontaria o d’ufficio, e che il canone annuo è pari al triplo della rendita catastale.

Sono previste norme che inaspriscono le sanzioni ai fini delle imposte sui redditi per omessa o infedele dichiarazione del canone (raddoppio delle sanzioni attuali ed esclusione della riduzione in caso di adesione e acquiescenza). Inoltre è disposta la nullità del contratto, oltre che nell’ipotesi già prevista di mancata registrazione, anche in caso di registrazione di un contratto con importo inferiore a quello effettivo, ovvero in caso di registrazione di un contratto di comodato fittizio.

Al fine di assicurare la necessaria diffusione delle informazioni, e consentire quindi i controlli, l’Agenzia delle entrate fornirà a tutti i Comuni le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria relative ai dati di tutti i contratti di locazione per immobili ubicati nel Comune; i dati relativi ai contratti di somministrazione di forniture di servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas) relativi ad immobili ubicati nel Comune; i dati relativi ai soggetti che esercitano un’attività di impresa o lavoro autonomo nel Comune.

25 gennaio 2011

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