Il plagio e le sette, una realtà da affrontare

Una riflessione sulle tecniche di manipolazione mentale utilizzate da gruppi pseudo-religiosi per portare alla distruzione della personalità di un individuo e sulla necessità di avere una legge in materia di Aldo Buonaiuto

Il termine “plagio”, chiamato anche manipolazione mentale, indica una serie di processi che mirano alla distruzione parziale o totale della personalità di un individuo al fine di piegarlo alle idee e ai dettami di un particolare guru, gruppo, setta o ideologia. In alcune situazioni tali sistemi inducono la persona a rimuovere buona parte delle esperienze passate per poi inculcargliene di nuove. Nelle organizzazioni settarie il plagio avviene attraverso successive fasi di indottrinamento. Durante l’adescamento viene utilizzato il “love bombing” (una vera e propria esplosione di falso amore) che stordisce la coscienza del malcapitato affinché non si renda conto delle numerose contraddizioni della nuova “dottrina” e non si accorga di essere manipolato. L’allontanamento dal proprio ambiente avviene progressivamente e comunque senza che gli affetti più cari, inizialmente, si possano rendere conto del processo di isolamento innescato sulla vittima: il soggetto è solo di fronte a pressioni psicologiche e non è più in grado di gestire le relazioni esterne mettendo in discussione la veridicità degli insegnamenti ricevuti.

Nell’attuale ordinamento italiano non è presente una legge sul plagio, in quanto è stata annullata dalla Corte Costituzionale nel 1981. Il reato era quello previsto dall’art. 603 del codice penale, già introdotto nel codice Zanardelli, poi ripreso nel codice Rocco, punito con una pena dai 5 ai 15 anni di reclusione. Al tempo si discusse se era il caso di creare un doppione del reato di “riduzione in schiavitù”, ma alla fine venne definito un reato autonomo. La schiavitù, infatti, è una situazione giuridica diversa dal plagio il quale non necessariamente ha una manifestazione esterna visibile essendo spesso solo interna e psicologica. Il difetto di questa norma era la sinteticità nei casi in cui non è specificata la condotta del reato perché non si esplicita se la schiavizzazione avviene attraverso atti materiali o con attività psichica; inoltre prevedeva il totale stato di soggezione e non quello parziale, escludendo così molte casistiche.

Il problema principale è che l’incostituzionalità della legge sulla manipolazione mentale ha permesso a numerosi gruppi pseudo-religiosi e psico-sette, ma anche quelli legati a satanismo, spiritismo, sette magico-esoteriche, stregoneria, di rimanere impuniti nelle loro molteplici frodi. La presenza di un numero sempre crescente di vittime coinvolte in tali realtà impone pertanto di reintrodurre una legge sul plagio che non si presti ad interpretazioni soggettive e non si offra a speculazioni di carattere ideologico o religioso. I leader delle sette, generalmente molto carismatici, sfruttano la loro influenza per impedire ai neo-adepti di scappare, utilizzando sistemi come la violenza, le minacce, oltre a mezzi chimici, interventi chirurgici, pratiche di condizionamento della personalità di tipo psicologico coercitivo.

La coercizione si verifica quando si giunge a escludere la capacità di giudizio, quando si fa compiere a un individuo un atto o lo si determini a un’omissione gravemente pregiudizievole. A volte il condizionamento avviene mediante il ricorso a tecniche che comprendono ipnosi, suggestione, sostanze alcoliche, stupefacenti o altri abusi. Una normativa sul plagio, che condanni lo schiavismo psicologico comprovato con perizie accurate, ha il compito di accertare con rigore scientifico le condotte fraudolente, vessatorie, continue, dolosamente indirizzate a determinare nella vittima una soggezione, mettendo in relazione il rapporto tra condizionato e condizionante.

Un altro aspetto da considerare è che spesso le sette si spacciano per gruppi o movimenti religiosi, ma niente hanno a che fare con la religione. La libertà religiosa, come diritto inalienabile della persona e come fondamentale principio democratico, si applica solo ai culti civilmente riconosciuti. Essa è sancita nelle costituzioni di tutti i moderni Stati nazionali democratici ed è tutelata dall’Onu con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. Una legge sul plagio, senza dubbio, dovrebbe tenere in considerazione la materia della libertà religiosa e l’inquinamento che di essa si fa con il proliferare delle sette.

È pericoloso e inopportuno definire le sette all’interno della categoria “nuovi movimenti religiosi” perché ci sono profonde anomalie che i gruppi settari esprimono attraverso le loro pseudo pratiche religiose, spesso contaminate da sincretismi, spiritualismi o credenze improvvisate, dove, a volte, il culto fideistico di Dio è assente. Una nuova legge sulla manipolazione mentale dovrà anche salvaguardare l’autorealizzazione, la libera espressione della persona e la propria autodeterminazione, evitando che possano essere introdotte, nel nostro sistema, norme che in qualche modo comprimano la libertà di associazione o di libera professione religiosa.

3 luglio 2012

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