Al via dal 6 luglio i saldi estivi 2019

Gli sconti stagionali fino al 17 agosto. Le norme per i commercianti e le raccomandazioni di Codacons e Guardia di finanza, a tutela dei diritti degli acquirenti

Nella Capitale e in tutto il Lazio prende il via domani, sabato 6 luglio, la stagione dei saldi estivi 2019, che quest’anno si protraggono fino al 17 agosto. Secondo la legge, gli sconti possono essere effettuati solo sui prodotti di carattere stagionale. Vale a dire: non si può proporre come merce in saldo l’invenduto dell’anno precedente. È la prima segnalazione agli acquirenti da parte di Codacons, che insieme alla Guardia di finanza torna a proporre consigli e raccomandazioni utili a salvaguardare i diritti di chi acquista. Anzitutto, controllare e confrontare sempre i prezzi attuali con quelli dei saldi, in modo da essere sicuri dello sconto praticato e diffidare dei saldi superiori al 50%, generalmente frutto di aumento del vecchio prezzo oppure relativi a merce non appartenente alla stagione in corso. A questo proposito, ricordano, «il vecchio prezzo deve essere sempre indicato e ben leggibile sull’etichetta. Per ogni sospetto di truffa poi è sempre possibile rivolgersi al Codacons o ai vigili urbani».

La Guardia di finanza sottolinea che lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino e che i prodotti in saldo dovrebbero essere ben separati da quelli non scontati, per evitare ogni possibile fraintendimento. Una volta dichiarato lo sconto, poi, il venditore non può rifiutarsi di applicarlo, così come non può non accettare la carta di credito con cui il negozio è convenzionato. Non esiste invece nessun obbligo riguardo alla facoltà di prova dei capi in saldo né riguardo alla possibilità di cambiare il capo in assenza di difetti, che è rimessa alla discrezionalità del commerciante anche durante le vendite normali. In caso di difetti invece è meglio conservare sempre lo scontrino perché anche nel periodo dei saldi la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa. Se non è possibile la sostituzione, il cliente avrà diritto di scegliere se richiedere la riparazione del bene senza alcuna spesa accessoria, una riduzione proporzionale del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto. La garanzia, ricordano ancora dalla Guardia di finanza, si può far valere entro due anni dall’acquisto e copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o insorto nei 24 mesi successivi, il che vuol dire che il venditore deve porre rimedio a qualunque difetto sorto nei primi due anni di vita del bene, che non lo renda più idoneo all’uso per cui era stato acquistato. Il consumatore però dovrà denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto.

5 luglio 2019