Accoglienza, rimpatri, daspo urbano. Ecco il nuovo decreto Immigrazione

Si introduce una nuova protezione speciale e un nuovo Sistema di accoglienza e integrazione. Abbassati i tempi di attesa per le domande di cittadinanza

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto Immigrazione (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web), che modifica, a due anni dalla loro entrata in vigore, i decreti sicurezza voluti dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Dodici gli articoli contenuti nel nuovo dispositivo che ripristina il sistema di accoglienza ex Sprar, introduce la protezione speciale (una sorta di nuova protezione umanitaria), prevede nuove disposizioni per le ong che operano in mare (scompaiono le multe milionarie ma resta la sanzione che passa dal piano amministrativo a quello penale e che potrà avere un importo  dai 10mila ai 50mila euro). Infine nel testo sono contenute anche nuove norme che inaspriscono il cosiddetto “Daspo urbano”, sulla scia dei recenti fatti di Colleferro. Sono, infatti, previste pene più severe per le risse fuori dai locali pubblici.

Protezione speciale e iscrizione anagrafica. In dettaglio, sul fronte delle modifiche al sistema di asilo la novità più rilevante riguarda l’introduzione di un permesso di soggiorno per protezione speciale (una sorta di nuova protezione umanitaria) previo parere della Commissione territoriale. Nel testo si ricorda che in base al principio di non refoulement è vietato il respingimento di chi rischia di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, oltre che a tortura, nel proprio Paese. Non solo, il divieto di respingimento ed espulsione è previsto anche «nei casi in cui il rimpatrio determini il rischio di una violazione del diritto alla vita privata e familiare». Il rilascio della protezione speciale, che avrà la durata di due anni, è previsto in questi casi. Il decreto amplia anche la casistica dei permessi di soggiorno convertibili per lavoro: «Si tratta dei permessi di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale) per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori». Viene, poi, riprisinata l’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo: la sua eliminazione era stata già giudicata incostituzionale da una recente pronuncia della Consulta.

Il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione. Nel testo si profila, poi, il nuovo Sistema di Accoglienza e integrazione destinato a succedere al sistema Siproimi (delineato dal precedente governo). In sintesi: le attività di prima assistenza continueranno a essere svolte nei centri governativi ordinari e nei Cas. La seconda accoglienza, invece, si articola su due livelli: uno dedicato ai richiedenti asilo e uno ai titolari di protezione. Solo in quest’ultimo caso si prevedono servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione. Una distinzione che non piace alle organizzazioni che si occupano di tutela dei diritti di migranti e rifugiati, che da tempo chiedevano il ripristino dei servizi per tutti. Nel testo si specifica, inoltre, che gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati possono accogliere anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di permessi di soggiorno (speciali o per sfruttamento lavorativo, calamità, atti di valore civile, violenza domestica) «nei limiti dei posti disponibili».

Il soccorso in mare e le multe alle ong. Il decreto interviene anche in materia di limitazione o divieto di transito di navi nelle acque territoriali italiane. Nei casi di «ordine e sicurezza pubblica o legati a violazioni delle leggi sull’immigrazione» il ministro dell’Interno può adottare un provvedimento di limitazione, di concerto con i ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti, previa informazione del presidente del Consiglio dei ministri. Tale divieto non è previsto per le operazioni di soccorso «immediatamente comunicate alle autorità italiane e alle autorità dello Stato di bandiera» e condotte nel «rispetto delle norme di diritto interrnazionale e delle indicazioni del competente centro di coordinamento dei soccorsi in mare». Per quanto riguarda le sanzioni, si passa dal piano amministrativo a quello penale nel caso di violazioni, il riferimento normativo è all’articolo 1102 del codice della navigazione. Le multe previste variano da un minimo di 10mila a un massimo di 50mila euro (il codice della navigazione prevede un tetto di 516 euro). Una previsione sanzionatoria che lascia intanto l’impianto di «criminalizzazione del soccorso in mare».” secondo le organizzazioni umanitarie che operano nel Mediterraneo centrale.

Trattenimento e rimpatri. Il decreto prevede una serie di misure dirette, da un lato, a «ridurre i tempi massimi di trattenimento, a individuare delle categorie di persone destinatarie di un provvedimento di espulsione da trattenere prioritariamente e a definire norme di garanzia dei diritti delle persone trattenute». Dall’altra si rafforza l’azione repressiva all’interno delle strutture.  Nei casi di delitti commessi «con violenza sulle cose o sulle persone» si prevede l’arresto facoltativo e il giudizio direttissimo. I tempi massimi di trattenimento passano da centottanta a novanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni nel caso in cui  «lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri».

Cittadinanza. Per quanto riguarda le pratiche burocratiche, il precedente decreto sicurezza  aveva allungato i tempi di risposta per le domande di cittadinanza per residenza o matrimonio, da 2 a 4 anni. Il nuovo decreto fa un piccolo passo indietro, ponendo il limite a 3 anni. Il nuovo termine si applica, però, solo alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Non è quindi retroattivo.

Nuovo Daspo urbano dopo i fatti Colleferro. L’ultima parte del testo rafforza il cosiddetto “Daspo urbano” già previsto dai decreti Minniti-Orlando. L’obiettivo, si legge, è «prevenire gravi episodi di violenza sia all’interno dei locali che nelle immediate vicinanze degli stessi». In particolare, l’articolo 8 inasprisce le pene nell’ipotesi in cui «nel corso di una rissa, taluno resti ucciso, o riporti lesioni personali, per il solo fatto della partecipazione alla stessa». La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 6 anni. Inoltre è prevista l’applicazione del meccanismo dell’oscuramento dei siti web, già utilizzato per il contrasto alla pedopornografia online, per i portali utilizzati «per la commissione di reati in materia di stupefacenti».  (Eleonora Camilli)

7 ottobre 2020