Green pass obbligatorio al lavoro: firmato il dpcm

Le nuove disposizioni in vigore dal 15 ottobre. Il controllo a cura del datore di lavoro. Maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita. Nessuna retribuzione per le assenze ingiustificate dovute alla mancata presentazione della certificazione verde

Le linee guida relative all’obbligo della certificazione verde anti Covid nei luoghi di lavoro, a partire dal 15 ottobre, sono tutte nel dpcm firmato ieri, 12 ottobre, dal premier Mario Draghi, su proposta dei ministri Renato Brunetta (Pubblica amministrazione) e Roberto Speranza (Salute). Decreto al quale ha fatto seguito un altro, su proposta dei ministri Daniele Franco (Economia), Vittorio Colao (Innovazione tecnologica) e ancora Speranza, che introduce una serie di strumenti informatici che consentiranno una verifica automatizzata del possesso delle certificazioni e sul quale c’è stato anche il parere favorevole del Garante della privacy. Ancora, dal Viminale arrivano anche due circolari sulla possibilità per le aziende portuali di offrire gratis i tamponi ai propri dipendenti.

Controlli via app, quotidiani e a rotazione, in modo da coinvolgere tutto il personale; niente stipendio né contributi o maturazione delle ferie per i dipendenti che risultano assenti ingiustificati in caso di mancata esibizione del Green pass; divieto per le aziende di conservare il Qr code dei dipendenti, che arriverà anche per chi è esentato dal vaccino per motivi di salute. E ancora, verifiche anticipate non oltre le 48 ore in caso si debbano organizzare turni di lavoro e possibilità di ottenere la certificazione anche per chi si è immunizzato all’estero con i vaccini autorizzati. Sono le regole con le quali, da venerdì 15 ottobre, milioni di dipendenti pubblici, privati e autonomi saranno chiamati a convivere.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, il primo decreto estende l’obbligo del Green pass – anche cartaceo – ai dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, ai consulenti e collaboratori e ai prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure ai corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti. Chi non ha il pass deve essere allontanato subito e ogni giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata, durante la quale «al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata». Lo stipendio è sospeso fin dal primo giorno di assenza ma «in nessun caso» si può essere licenziati. Ancora, «i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio». Nel caso in cui si configurasse il rischio dell’interruzione di un servizio essenziale, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri conferisce all’amministrazione la possibilità di stabilire una convenzione con altri enti o fare ricorso alla mobilità interna tra uffici o aree diverse.

I controlli spettano al datore di lavoro, che è libero di organizzarli «all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale». Per snellire le procedure di accesso in ufficio, è possibile anche stabilire una maggiore flessibilità negli orari di ingresso e d’uscita. Per le verifiche potrà essere utilizzata la app gratuita VerificaC19 oppure i nuovi strumenti previsti dal dpcm, che consentiranno una verifica «quotidiana e automatizzata», rilevando solo il possesso del pass e nessun alto dato del dipendente. Sarà possibile integrare il sistema di lettura del Qr code con i tornelli o con gli apparecchi per la rilevazione della temperatura già presenti nelle aziende e i software dialogheranno – con un’interazione asincrona – direttamente con la piattaforma nazionale che rilascia il Green pass: attraverso NoiPa per gli enti pubblici che aderiscono a questa piattaforma o con il portale Inps per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia pubblici che privati o con i sistemi informativi di gestione del personale per quelle amministrazioni pubbliche che hanno almeno mille dipendenti.

Nel dpcm sull’obbligo del Green pass si stabilisce per il datore di lavoro, sia pubblico che privato, l’«esplicito divieto» di conservare i Qr code delle certificazioni; non è possibile nemmeno, «in alcun caso», raccogliere i dati dei dipendenti, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle sanzioni. Ancora, sarà possibile richiedere il Green pass in anticipo al dipendente in caso si debbano programmare turni aziendali, ma questo anticipo dovrà essere «strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore».

Per quanto riguarda infine gli operatori dei servizi alla persona – parrucchieri, estetisti e così via – viene specificato non devono controllare il Green pass ai clienti, come loro stessi non sono obbligati ad esibirlo. Lo stesso vale per tassisti e autisti di auto a noleggio con conducente. In ogni caso, per sciogliere ogni dubbio sempre nella serata di ieri sono state diffuse da Palazzo Chigi anche 11 Faq (domande frequenti) con le risposte ai quesiti più comuni.

13 ottobre 2021