Ok definitivo alla nuova legge contro la violenza domestica

Dal Senato è arrivata l’approvazione all’unanimità, come già avvenuto alla Camera. Anticipata la soglia della tutela penale, puntando sui cosiddetti “reati spia”. Velocizzata anche l’azione della magistratura, con tempi certi e stringenti

Con il voto all’unanimità ottenuto ieri, 22 novembre, in Senato, è arrivato il via libera definitivo alla nuova legge contro la violenza sulle donne e la violenza domestica: un pacchetto di norme che arriva sull’onda lunga dei fatti di cronaca ma che si inserisce nel cammino aperto dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere, del 2013. Mantenuta quindi l’unanimità già registrata alla Camera dei deputati alla fine si ottobre.

Anticipata, nel testo, la soglia della tutela penale, puntando sui cosiddetti «reati spia». Velocizzata – oltre che specializzata – anche l’azione della magistratura, con tempi certi e stringenti. Altre novità: l’uso del braccialetto elettronico e la possibilità di praticare l’arresto in «flagranza differita», così come la fattispecie della «violenza assistita», vale a dire commessa in presenza di minori, e la possibilità di «vigilanza dinamica», cioè una sorveglianza svolta in forma mobile e continuativa da autopattuglie nei pressi dell’abitazione della vittima e dei luoghi frequentati dalla stessa.

L’articolo 1, in particolare estende l’ambito di applicazione dell’ammonimento da parte del questore, sia d’ufficio sia su richiesta della persona offesa, e gli obblighi informativi verso le vittime di violenza. L’articolo 2 consente l’applicabilità delle misure di prevenzione anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che solitamente ricorrono nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica. L’articolo 3 assicura priorità assoluta alla trattazione dei processi per violenza, anche di quelli relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di costrizione o induzione al matrimonio, di lesioni personali aggravate, di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di interruzione di gravidanza non consensuale, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza.

23 novembre 2023